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[Risolto] ascensore al terrazzo di copertura

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(@sergio)
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buonasera vorrei un chiarimento:

abbiamo deciso di installare l’ascensore nel palazzo.

l’inquilino dell’ultimo piano proprietario anche del solaio di copertura ha chiesto di far arrivare l’ascensore anche al terrazzo di copertura di suo esclusiva proprietà.

l’arrivo al terrazzo comporta una maggiorazione di spesa di circa 8000 euro, a chi competono questi costi? al condominio o solo al proprietario del terrazzo, faccio presente che al piano terrazzo l’ascensore presenta una porta esclusiva che porta al terrazzo.

in pratica nessun condomino può uscire dall’ascensore senza aprire la porta che accede al terrazzo.

 
Pubblicato : 10/01/2021 4:33 pm
Team Ascensoristi.com
(@ascensoristicom)
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Illustrious Member Admin
 

Buongiorno Sergio,

Secondo l'Articolo 1123 del codice civile le spese per l'innovazione di un condominio (in questo caso l'installazione di un ascensore)vanno ripartite tra tutti i condomini secondo i criteri presenti nel regolamento condominiale o in mancanza di esso, un 50% dall'altezza di piano e un 50% in base ai millesimi di proprietà.

Disposizioni correlate all'argomento Art. 1104, 1110, 1118, 1124-1126, 1138 del codice civile, trattano la manutenzione e riparazione di scale che sono utilizzate solamente dai proprietari che ne hanno bisogno e regola la suddivisione delle spese secondo i soliti coefficienti di altezza di piano e millesimi di proprietà.
Ora, per quanto riguarda l'ascensore non viene trattato specificatamente come argomento, ma sappiamo che l'ascensore e le scale hanno la stessa valenza all'interno del condominio, pertanto fino a sentenza contraria (di cui non abbiamo trovato fonti) l'arrivo all'ultimo piano dell'ascensore deve essere diviso tra tutti i proprietari.

Uno spunto interessante riguarda il solaio quando è ad uso privato. Secondo l’art. 1126 del codice civile, il proprietario del solaio privato contribuisce per un terzo al totale della somma richiesta nel caso di manutenzione, riparazione e nuova costruzione dello stesso, mentre la restante frazione deve essere sostenuta dagli altri condomini sempre in base alla tabella millesimale e al piano dell'altezza.  

La specifica da lei aggiunta "nessun condomino può uscire dall’ascensore senza aprire la porta che accede al terrazzo" crea una situazione particolare che rende "l'ascensore comune a tutti i condomini fino alla fermata prededente al terrazzo, per poi diventare solamente privato". 
Il codice civile non tratta questo argomento specifico e non abbiamo le competenze giuridiche e legali per fornire una risposta esaustiva che possa chiarire l'argomento.

Specifichiamo che quanto suddetto non ha alcun valore legale e per avere una risposta definitiva le consigliamo di affidarsi ad un avvocato esperto in questo settore che possa avere accesso a sentenze passate.

 
Pubblicato : 11/01/2021 2:49 pm

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