Il ma. Costruttore, ha pesato bene di redigere le Tab. Di ripartizione ascensore ad uso e consumo proprio. Ciò perché è proprietario di tutti Locali esistenti compresi i loc. Fronte strada, Ha redatto la Tab. Ascensore in modo da escludersi dalle spese di manutenzione per l'ascensore. Chiedo se ciò è regolare oppure la Tab. Mille. Dell'ascensore deve comprendere, per Legge, anche i millesimi Di sua proprietà?. Tale Tab. Che non rispecchia il dettato dell'articolo del C.C. cioè art. 1124 è regolare?. Desidererei conoscere se tutto ciò è regolare oppure no. Fiducioso di un riscontro urgente invio saluti.
Buonasera Camillo,
Ogni proprietario deve pagare in base ai millesimi di proprietà.
Anche nel caso di locatore affittuario, il proprietario deve sostenere le spese straordinarie per l'ascensore, mentre l'inquilino solamente le spese ordinarie e periodiche.
Detto questo non c'è alcun motivo per cui la persona a cui fa riferimento può decidere di astenersi dal sostenere le spese a meno che non si verifichino le seguente condizioni:
- Nel regolamento condominiale sono esenti dalle spese le unità immobiliare di sua proprietà
- I condomini hanno deliberato, in un'assemblea condominiale, l'esenzione al proprietario dello stabile di partecipare alle spese.
Nel caso la situazione attuale sia dovuta ad una delle precedenti condizioni, l'assemblea condominiale può riunirsi per deliberare il contrario e includere di nuovo il soggetto in questione a partecipare alle spese ascensore e non solo.
Nel condominio il Regolamento è del 1956 ,indica che le spese siano ripartite per numero persone /piano.
La Legge di Riforma n° 220 del 2012 stabilisce che le spese siano ripartite per millesimi /piano.
Quale criterio è corretto applicare?
Grazie.
Millesimi/piano
Buongiorno Donato,
La ripartizione corretta avviene calcolando un 50% in base ai millesimi di proprietà e il restante 50% dall'altezza del piano, in assenza di un regolamento condominiale.
Abbiamo scritto un articolo di approfondimento sulle ripartizione delle spese ascensore in condominio che può trovare interessante.
Ecco il link -> Come calcolare le spese ascensore in condominio.
Cordiali Saluti
L'Amministratore sostiene che con il Rogito c'è l'accordo negoziale sul Regolamento di condominio e quindi la ripartizione deve essere persone/piano.
Io sostengo che le Leggi dello Stato (n. 220 del 11 dicembre 2012)hanno valore prioritario e obbligatorio di osservarle.
Grazie per la Vs. sollecita risposta.
Quello che sostiene l'amministratore è corretto.
Il documento condominiale ha maggiore rilevanza rispetto alla legge.
L'articolo 1124 del c.c. viene preso come riferimento solamente in assenza di un documento ufficiale condominiale.
Le chiedo scusa, avevo interpretato male la prima domanda che aveva fatto.
Cordiali Saluti
@ascensoristicom - Buongiorno, Qual'è la Legge che stabilisce che il Regolamento condominiale (anno 1956) ha maggior rilevanza rispetto alla Legge di Riforma 11 dicembre 2012,n. 220 ?
A cosa servono le nuove leggi se c'è già un Regolamento ?
Grazie.
La legge da lei citata entra in vigore quando non c'è un regolamento. Il regolamento condominiale ha maggiore rilevanza della legge perché:
- Il regolamento condominiale deve essere approvato da tutti i condomini
- Può trattare nello specifico criticità del condominio che la legge non potrebbe
Saluti 🖐️
Buongiorno, sarei stato più contento conoscere il Nome e il Cognome. Non ha risposto alle mie domande :
con la prima domanda chiedevo qual'è la legge (e non il perchè) che stabilisce che il regolamento condominiale ha maggior rilevanza rispetto alla Legge ;
con la seconda domanda chiedevo a cosa servono le Nuove Leggi se c'è già un Regolamento che viene redatto,per legge,alla costituzione del condominio.
L'argomento in oggetto è la ripartizione delle spese per l'ascensore. Rispondendo al suo punto 2 metto in evidenza che l'art. 22 della Legge di Riforma n.220
specifica in modo molto esplicito che gli articoli del Codice Civile 1123(acqua),1124(ascensore),1126(lastrico solare) il valore proporzionale di ciascuna unità
immobiliare è espresso in millesimi : non c'è alcuna criticità nella definizione.
Grazie
Buongiorno Donato,
L’art. 1138 c.c. è la norma che gestisce il rapporto tra condomini, diritti e doveri di ogni singola persona o proprietà.
L'art. 1138 c. 3 c.c. che richiama l’art. 1136 c. 2 c.c. definisce che qualora i condomini trovano l'accordo sulla redazione del regolamento, quest'ultimo diviene il documento di riferimento tra le parti.
Il regolamento condominiale può intervenire solo su sezioni già stabilite come:
- Le aree comuni (scale, ascensore, corrente elettrica, giardino, ecc...)
- Diritti e doveri dei residenti o proprietari
- Aree di esclusività (mansarda, box, ecc...)
E non ha rilevanza, per questo c'è l'articolo 1138 del c.c, su:
- Attività commerciali o uffici all'interno del condominio
- Non può favorire un condomino invece che un altro (Tranne nel caso di disabili: i diritti dei disabili prevalgono sempre)
- Non è possibile rinunciare ad aree comuni (Esempio:non puoi rinunciare ad avere la proprietà del tetto e quindi ristrutturtarlo in caso di necessità)
- Possesso di animali domestici
La Cassazione Civile nella disputa n. 12873 del 16 giugno 2005 (Cass. 12873/2005) ha deliberato che il regolamento condominiale approvato in precedenza dalla maggioranza delle parti è il documento ufficiale quando ci sono dispute sulle aree comuni del condominio.
Cordiali Saluti