Buongiorno.
In un condominio di 10 piani, un condòmino è proprietario di un appartamento posto al nono piano e del soprastante appartamento posto al decimo piano.
Il condòmino ha aperto un accesso interno che collega i due appartamenti ed ha espresso la volontà di voler chiudere la porta di accesso dell'appartamento sito al nono piano.
Quindi, non utilizzando più il nono piano, chiede di pagare le spese (50% in millesimi di proprietà e 50% in altezza), del solo appartamento posto al decimo piano.
Il discorso potrebbe essere valido per la forza motrice, ma mi desta qualche perplessità la ripartizione dei millesimi di proprietà. Dovrebbero riguardare solo il decimo piano oppure andrebbero conteggiati sommando i millesimi di proprietà di ambedue gli appartamenti?
Grazie per la cortese risposta.
Ciao Gianfranco,
Il condomino deve pagare la ripartizione millesimale di entrambi gli appartamenti in quanto la nuova situazione che si viene a creare è derivata dalla scelta del condomino stesso di "eliminare 1 piano" e non da un'impossibilità dovuta alla struttura del condominio.
Pertanto, l'unico riferimento normativo da prendere i considerazione è l'art. 1124 del codice civile e pagare le spese per l'appartamento posto al nono e al decimo piano, secondo i criteri di 50% in base al piano e 50% in base ai millesimi.
Cordiali Saluti