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[Risolto] Coefficiente di piano per Associazione

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(@Aldo P)
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Nella ns. Cooperativa edificatrice c’è una disputa su come applicare il “Coefficiente di piano”

Avendo visto la tabella che pubblicate l’ho sottoposta al ns.  Direttore che così ha risposto:

 

“quale sia la motivazione in base alla quale il socio ritiene che una tabella redatta da un'associazione privata  (tra l'altro in base ad un criterio giuridicamente poco condivisibile) debba essere il riferimento da assumere per stabilire il corretto criterio di ripartizione delle spese dell'ascensore non è dato sapere.

In realtà il riferimento da assumere è solo la legge ed essa prevede che per i condomini il criterio sia quello previsto dall'art. 1124 c.c. o quello eventualmente diverso che sia dettato dal regolamento condominiale se dotato di natura contrattuale, e per le cooperative sia quello previsto dalla normativa interna, che nel caso della Cooperativa Benefica è il regolamento apposito, per specifica previsione dello Statuto.

Pertanto il criterio applicato dalla Cooperativa, essendo conforme all'art. 8 del regolamento, è corretto.

REGOLAMENTO = Art.8

Ascensore:Sulla base dei mq. attribuiti all’alloggio e per coefficiente di piano, escludendo gli alloggi a piano terra o rialzato qualora l’ascensore non raggiunga alcun piano interrato. I costi specifici di manutenzione e canone per ascensore + quota energia elettrica per il funzionamento degli impianti suddivisi per scala.

E' ovvio che tale criterio non corrisponde a quello della tabella dell'associazione degli ascensoristi, che non conosce il regolamento della cooperativa, e che sicuramente non è stata redatta per ripartire le spese di ascensore di un edificio di proprietà di una cooperativa.

In realtà suppongo che la tabella sia stata redatta in applicazione all'art. 1124 c.c. e dunque per la ripartizione del costo delle spese di ascensore in un edificio condominiale retto da un regolamento di natura assembleare, ma anche in tal caso la tabella non sembra corretta, lo scrivo per completezza di informazione, dato che si tratta di fattispecie che comunque non interessa gli edifici della cooperativa.

L'art. 1124 c.c. prevede che la ripartizione avvenga per metà in base al valore degli alloggi (e dunque per millesimi tradizionali) e per metà in proporzione alla distanza di ogni piano dal suolo, non di ogni alloggio dal suolo.

Ne deriva che una volta stabilita la quota di competenza di un piano in base alla sua altezza dal suolo, se nel piano vi sono più alloggi, la quota del piano dovrà essere ripartita tra di loro in base al loro valore, in quanto essi concorrono in misura tra loro diversa a formare il complessivo valore del piano.

Il criterio della tabella dell'associazione degli ascensoristi che vorrebbe dividere in parti uguali la quota di competenza del piano indipendentemente dal valore degli alloggi che lo compongono, appare dunque da un lato contrario ad una corretta interpretazione del criterio di cui all'art. 1124 c.c. e da altro lato contrario ad equità”.

Invio cordiali saluti

 
Pubblicato : 09/11/2020 11:52 am
Team Ascensoristi.com
(@ascensoristicom)
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Illustrious Member Admin
 

Tutto il contenuto presente nel nostro sito web è stato redatto da imprenditori, ingegneri e tecnici operanti nel settore ascensoristico ma non ha alcun valore legale. Gli argomenti trattati sono stati realizzati a titolo informativo per avvicinare le persone a questo settore altamente tecnico e renderlo di più facile comprensione.
La formula e la tabella di esempio presenti nel nostro sito sono corrette e spiegano come dividere la spesa da sostenere.
Un 50% viene calcolato in base ai millesimi di proprietà e il restante 50% deriva dall'altezza del piano come l'art 1124 c.c. recita.
Fatta questa doverosa premessa le rispondo alla domanda.

La formula e la tabella presenti sono un esempio generico, valido nei condomini residenziali e commerciali, qualora non sia presente un regolamento condominiale.
Qualora ci sia un regolamento interno, tutte le decisioni vengono prese seguendo le direttive presenti nel documento come l'art 1124 c.c. recita.

Il suo è un caso specifico di cui non abbiamo tutte le informazioni necessarie perciò le posso solo dare il mio pensiero personale.
L'articolo 8 presente nello Statuto della sua Cooperativa regolamenta l'ascensore e quindi è quello il testo da prendere come riferimento, così come nei normali condomini residenziali e commerciali, la presenza del regolamento interno ha più valore rispetto alla norma del codice civile.

Cordiali Saluti

 
Pubblicato : 09/11/2020 12:03 pm
(@Alessandro)
Post: 2
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La ripartizione delle spese dell'ascensore viene effettuata in base allìArt.1124 del C.C. In un piano aderisce un solo proprietario invece che due e a lui sono attribuiti i millesimi del piano al 100% . Lui sostiene che gli spettano solo il 50% e che il rimanente 50 % deve essere ridistribuito tra gli altri utilizzatori . Ha ragione lui o l'estensore della tabella ?

 
Pubblicato : 16/01/2023 11:20 am
Team Ascensoristi.com
(@ascensoristicom)
Post: 74
Illustrious Member Admin
 

La ripartizione delle spese dell'ascensore viene effettuata in base allìArt.1124 del C.C. In un piano aderisce un solo proprietario invece che due e a lui sono attribuiti i millesimi del piano al 100% . Lui sostiene che gli spettano solo il 50% e che il rimanente 50 % deve essere ridistribuito tra gli altri utilizzatori . Ha ragione lui o l'estensore della tabella ?

I millesimi di piano sono sempre gli stessi ed è indipendente da quante persone su quel piano contribuiscono alle spese dell'ascensore.

Cordiali Saluti

 

 
Pubblicato : 16/01/2023 5:29 pm

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