10/11/2021
Spett.le Team ascensoristi.com
Con la presente nota Vi chiedo un approfondimento, rispetto alla vs Guida definitiva in merito alle spese dell'ascensore per i locali/abitazioni del piano terra che non hanno modo di utilizzare e/o di trarre utilità dall'ascensore. In sostanza, premesso che l'art.1124 c.c, come novellato dalla riforma ex L. n.220/2012 lapidariemente dispone che "le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo", tanto premesso è di tutta evidenza che qualunque tipologia di spesa sugli ascensori deve essere ripartita solo tra i proprietari ("tra essi") a cui l'ascensore serve ("a cui servono") come peraltro dispone anche l'art. 1123 c.c.. : “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”. In attesa di riscontro, anche presso la mia email, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. F.to Nicola Rizzo